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Gestione della crisi da sovraindebitamento

L’esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione consente al debitore di ottenere la cancellazione di qualsiasi debito rimasto non pagato.

Il nuovo Codice della crisi di impresa potenzia tale istituto, estendendo l’esdebitazione alle persone giuridiche e rendendo il beneficio sostanzialmente automatico.

In questa sede si vuole evidenziare che l’art. 283 c.c.i.i. riconosce al debitore persona fisica meritevole, non sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale, ma sovraindebitato, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, la possibilità di accedere per una sola volta nella vita al beneficio dell’esdebitazione.

L’unico limite è rappresentato dal fatto che il debitore dovrà procedere al pagamento dei debiti, qualora entro quattro anni dal provvedimento del giudice sopravvengono utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Non sono considerate utilità rilevanti i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Si tratta di un procedimento di speciale favore, eccezionale, non rinnovabile.

Ci si chiede se questa possibilità sia applicabile anche al caso di liquidazione giudiziale, per il soggetto liquidato la cui procedura risulti priva di attivo.

È interessante notare che la dottrina che si è espressa sul punto ritiene che il ricorso sia possibile anche laddove allo scadere del triennio della procedura di liquidazione giudiziale non siano stati eseguiti per nulla riparti, neppure parziali, a favore dei creditori.

Secondo questa dottrina, una lettura diversa della norma sarebbe incostituzionale.

Una conferma a favore di questa interpretazione sembrerebbe trarsi, inoltre, dall’art. 281, comma 5, c.c.i.i.

L’istanza di esdebitazione deve essere presentata dal debitore per il tramite di un Organismo di composizione della crisi.

La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’Organismo di composizione della crisi, unitamente alla seguente documentazione: 

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; 

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; 

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Il soggetto, dopo la presentazione del ricorso, entra in una sorta di amministrazione “vigilata”.

Una volta decorsi quattro anni dal provvedimento del giudice senza la sopravvenienza di utilità rilevanti, il debitore vedrà completamente azzerata la propria situazione economico-finanziaria.

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