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Separazione e divorzio

I nuovi giudizi della crisi matrimoniale

La riforma Cartabia prevede uno schema comune a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, applicabile, pertanto, anche ai giudizi della crisi matrimoniale (separazione e divorzio).

Per comprendere le novità di interesse, si rende opportuno distinguere tra procedimenti contenziosi e procedimenti congiunti.

Riguardo ai procedimenti contenziosi, novità di sicuro interesse è rappresentata dalla possibilità di cumulare in uno stesso processo la domanda di separazione e quella di divorzio.

La separazione non viene abolita: il divorzio è richiesto contestualmente alla separazione, ma per ottenerlo si rende necessario attendere il maturare delle condizioni previste dalla legge.

Alla base della riforma, c’è l’esigenza di velocizzare i tempi per ottenere la separazione, prima, e il divorzio, poi.

In quest’ottica, l’udienza di separazione viene fissata entro 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo in Tribunale.

Per ottenere il divorzio bisognerà aspettare 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

Il procedimento è introdotto con ricorso, mentre il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta in data anteriore all’udienza.

Il ricorso per separazione e contestuale divorzio dovrà contenere tutte le domande relative alla separazione, da una parte, ed al successivo divorzio, dall’altra (dovrà contenere una doppia domanda di affidamento e collocazione dei figli, di regolamentazione del diritto di visita, di mantenimento, etc.).

La riforma Cartabia prevede preclusioni e decadenze concentrate negli atti introduttivi, sul modello del rito del lavoro.

Più precisamente, nell’ambito dei diritti disponibili (diritti economici intercorrenti tra i coniugi e diritto al mantenimento del figlio maggiorenne), il ricorso e la comparsa di risposta devono contenere a pena di decadenza l’allegazione dei fatti costitutivi, la formulazione delle domande, anche riconvenzionali, la deduzione delle eccezioni riservate alla parte e le iniziative probatorie sia in ordine ai fatti costitutivi che ai fatti che costituiscono eccezione.

Per questo motivo, con riferimento alle domande di mantenimento, ciò che è necessario allegare al ricorso sono i documenti che provino le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.

In presenza di figli minori, è obbligatorio depositare: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

La riforma Cartabia introduce il principio di leale collaborazione tra le parti: se uno dei coniugi non offre in comunicazione tutti i documenti inerenti la propria condizione economica, il Giudice potrà condannarlo al rimborso delle spese legali e al risarcimento dei danni.

In caso di domande aventi ad oggetto l’affidamento e la collocazione dei figli e l’assegnazione della casa, il genitore deve immediatamente dare tutte le prove a supporto della propria richiesta.

Parimenti avviene in caso di richiesta di addebito della separazione.

La riforma Cartabia presenta più attenzione ai figli minori.

Se i coniugi hanno figli minori, è obbligatorio depositare anche il “piano genitoriale” contenente gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore.

In caso di mancato rispetto del piano genitoriale, il Giudice può comminare ammonizioni, disporre il risarcimento dei danni, fino a condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Quindi, se prima della riforma si poteva agire strategicamente puntando sull’attività conciliativa del Presidente o sulla possibilità di integrare le prove in corso di causa, con il nuovo rito questo non è più possibile, perché i fatti più rilevanti devono essere rappresentati e le prove depositate prima della prima udienza.

Entro 3 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, viene fissata la prima udienza.

La prima udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Segue la notifica al coniuge convenuto, da parte del coniuge ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Fino alla data fissata per lo svolgimento della prima udienza, le parti possono depositare ulteriori documenti e prove.

In questa fase, è conservato lo spazio ai provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi.

Sono provvedimenti che vengono emessi in assenza di contraddittorio tra le parti, ma che sono suscettibili di conferma, modifica o revoca.

Una delle più vistose differenze innovative della riforma Cartabia riguarda la fase di comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione.

Alla prima udienza i coniugi non dovranno più comparire davanti al Presidente, in quanto devono comparire direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio.

Il rito perde la struttura bifasica che lo connotava in precedenza.

L’udienza di comparizione può concludersi con la definizione dell’intera causa.

Se invece il processo deve proseguire per le domande accessorie, viene emessa una sentenza parziale e il Giudice deciderà sulle istanze istruttorie.

Con la riforma Cartabia al minore viene assegnato un ruolo fondamentale anche nel giudizio.

I figli, infatti, vengono sempre ascoltati dal Giudice quando hanno compiuto 12 anni (ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento), a meno che l’ascolto sia pregiudizievole per i minori o appaia privo di utilità, o se il minore non voglia essere ascoltato.

Dopo l’ascolto dei figli, il Giudice decide: sull’affidamento e sulla collocazione dei figli; sull’assegnazione della casa; sul diritto di visita del genitore non collocatario; sull’assegno di mantenimento.

Il Giudice, nella stessa sede, potrebbe confermare o eventualmente modificare i provvedimenti provvisori ed urgenti.

Con la riforma Cartabia ricorre un potere permanente di intervento del Giudice volto all’adeguamento della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle situazioni fattuali ed ai nuovi accertamenti istruttori.

Il Giudice, in particolare, può emettere provvedimenti anche senza specifica domanda di parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio.

La competenza per materia sui giudizi di separazione e divorzio è attribuita in primo grado alle istituende sezioni circondariali del “Tribunale della famiglia” (che devono decidere in composizione monocratica, col superamento, pertanto, dell’attuale regola della collegialità). 

La competenza in appello è attribuita alle sezioni distrettuali dello stesso “Tribunale della famiglia” (e non più, quindi, la Corte d’Appello), sezioni che giudicheranno in composizione collegiale.

Relativamente alla competenza per territorio: si prevede quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore; nel caso invece che non vi siano figli (o questi siano maggiorenni), si applicherà il criterio di residenza del coniuge convenuto.

Anche riguardo ai procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto), la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito.

Ancora incerta appare la possibilità di formulare istanza cumulativa per chiedere la separazione e il divorzio: la lettera della legge sembra permettere il ricorso cumulativo, ma i decreti attuativi hanno trattato, finora, solo i casi di procedimenti giudiziali.

La richiesta di separazione consensuale è presentata sempre con ricorso.

Il ricorso deve contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi, ma, rispetto ai procedimenti giudiziali, non si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti.

Il ricorso deve contenere l’accordo sulle condizioni economiche.

Deve contenere, inoltre, l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli.

Sul piano economico, le parti hanno ampia libertà.

Come in passato, viene conservata la possibilità di inserire, nel ricorso congiunto, trasferimenti immobiliari, per i quali è possibile usufruire di importanti agevolazioni fiscali.

L’udienza può avvenire con trattazione scritta.

Rilevante è l’innovazione prospettata nell’art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., che si concreta nella possibilità di sostituire l’udienza mediante il deposito di note scritte, facendone “richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma”.

A tal fine è auspicabile che nel ricorso l’avvocato indichi in apertura dell’atto “ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. per … con richiesta di sostituzione dell’udienza con note scritte”.

Da ultimo, si evidenzia che il rito unico introdotto dalla riforma Cartabia è applicabile anche ai procedimenti dei figli di coppie non sposate.

Il procedimento si svolge in maniera identica e alle coppie non sposate è stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, che, in precedenza, era inammissibile.

Il Tribunale competente per territorio rimane quello di residenza abituale dei figli.

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