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Impresa e società

Il concordato minore

Tra le novità contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, spicca la trasformazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. c.c.i.i.

È noto che le procedure volte al superamento della situazione di sovraindebitamento – introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 3/2012 – riguardano i soggetti “non fallibili” per dimensione o natura.

Meno noto è l’esatto ambito applicativo soggettivo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, vale a dire il novero dei soggetti che vi sono ammessi.

Molte imprese che versano in stato di crisi o di insolvenza non sono a conoscenza del fatto che il concordato minore può rappresentare il sistema ideale per il proprio risanamento.

Nel dettaglio, i soggetti ammessi alla procedura di concordato minore sono individuati dalla legge attraverso un criterio nominalistico, a cui si aggiunge un criterio inclusivo di tipo residuale.

Pertanto, per espressa previsione legislativa, sono ammessi alla procedura di concordato minore il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative.

Per imprenditore minore si intende l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore:

a) aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;

b) aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;

c) avere, infine, un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

Inoltre, è ammesso alla procedura di concordato minore ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza.

In estrema sintesi e senza pretese di esaustività, oltre ai soggetti espressamente individuati dalla norma, sono ammessi alla procedura di concordato minore:

• l’imprenditore commerciale sopra – soglia ma con debiti inferiori a 30.000,00 euro;

• l’imprenditore cessato da oltre un anno;

• l’erede dell’imprenditore defunto; 

• il socio illimitatamente responsabile;

• l’artista e gli altri lavoratori autonomi;

• le associazioni e le società tra professionisti; 

• gli enti privati non commerciali.

A parere di chi scrive, dal punto di vista applicativo, è particolarmente interessante l’apertura della procedura di concordato in esame all’imprenditore minore.

Infatti, dall’analisi del tessuto produttivo italiano, in questi ultimi anni si è confermata sempre di più l’importanza strategica delle microimprese (che rappresentano ben il 95% del totale delle imprese italiane), non disgiunta dal notevole incremento delle difficoltà che gli imprenditori rientranti in questa categoria devono affrontare ogni giorno, per sopravvivere.

Il concordato minore sembra rappresentare uno strumento efficace, immediato, per il loro sostegno.

Interessante è anche, in ottica preventiva, l’apertura della procedura di concordato minore all’imprenditore commerciale sopra – soglia con debiti inferiori a 30.000,00 euro.

Per quello che riguarda l’imprenditore agricolo, si evidenzia che questa figura, che nel tempo ha finito per acquisire marcati tratti commerciali, può far ricorso alla procedura da sovraindebitamento solo se e in quanto soggetto non sottoponibile a liquidazione giudiziale. La partecipazione al naturale ciclo produttivo sembra essere il discrimen.

Quali sono, quindi, i vantaggi del ricorso alla procedura di concordato minore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi di applicabilità?

Il concordato minore è, in sostanza, un accordo tra il debitore e i creditori, che consente una falcidia significativa dei crediti, anche ove si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno e/o ipoteca.

L’unico limite alla falcidia è rappresentato dal fatto che il pagamento proposto deve corrispondere ad una misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

La proposta di concordato minore può anche contenere una moratoria, vale a dire un accordo teso a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi.

Esistono due ipotesi di concordato minore: il concordato in continuità aziendale, che mira a garantire la continuità aziendale, e il concordato liquidatorio, a condizione che vi sia l’iniezione di risorse esterne.

Se non c’è l’iniezione di risorse esterne (e non c’è la volontà di dare continuità all’azienda), l’unica strada percorribile è quella della liquidazione controllata.

In ogni caso, la procedura di concordato minore parte sempre con il deposito della proposta presso il tribunale.

La proposta di accordo deve essere depositata innanzi al tribunale territorialmente competente tramite un Organismo di composizione della crisi avente sede nel circondario del tribunale stesso.

Il tribunale competente va individuato in considerazione del centro principale degli interessi del debitore.

Il debitore deve allegare alla domanda: 

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; 

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; 

d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; 

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Una volta che la domanda è stata depositata, rimane sospeso il computo degli interessi legali e convenzionali, ma non ricorre l’inibitoria delle azioni esecutive individuali (c.d. automatic stay) che deve essere espressamente richiesta in sede di proposta.

Il concordato minore, dopo essere stato omologato, ha efficacia nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di ammissione della proposta e i creditori successivi a tale data, anche se muniti di titolo esecutivo, non potranno promuovere iniziative esecutive sui beni del debitore.

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